(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto il decreto della Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3; Visto il regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-3385 del 30 maggio 2016 Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale» (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3). Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) disciplina i criteri per la determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e detta ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo decreto con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane.